Permessi allattamento previsti dall’INPS per padre e madre

allattare riposi
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La maternità come sappiamo è un periodo ben determinato anche per legge, oltre al congedo maternità che può durare anche più dei tre mesi obbligatori previsti da dopo il parto, è possibile per la madre anche richiedere i permessi che le sono dovuti per l‘allattamento. Non solo la madre però li potrà richiedere ma anche il padre. L’INPS ha delle regole ben precise al riguardo, eccole dopo il salto.

Permessi allattamento per la madre

Ne ha diritto:

  • La madre lavoratrice dipendente (circ. 77/81, punto 1), anche nel caso di adozione o affidamento ( circ. 257/82 , punto C , circ. 91/03 ), durante il primo anno di vita del bambino o di ingresso del bambino in famiglia;
  • La madre lavoratrice dipendente in distacco sindacale durante i periodi di aspettativa sindacale non retribuita. La lavoratrice mantiene il diritto alle prestazioni di qualsiasi natura quindi anche alla indennità per riposi giornalieri. Il calcolo della indennità andrà fatto prendendo a riferimento la retribuzione che la lavoratrice avrebbe maturato allorché fosse rimasta in servizio. circ. 95bis/2006 punto 7.4;
  • La madre LSU, LPU e ASU (circ. 86/99 punto g, msg 671/03) impegnata a tempo pieno nelle attività socialmente utili. La stessa ha diritto ad usufruire dei riposi per allattamento senza riduzione dell’assegno (msg 671/03 , 5° capoverso).

La madre ha diritto ai riposi giornalieri per allattamento anche durante il congedo parentale del padre Circ. 8/2003.

Permessi allattamento per il padre

Ne ha diritto il padre lavoratore dipendente (circ. 182/93):

  • Quando il figlio è affidato al solo padre;
  • In alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga (anche nel caso di lavoratrice dipendente che non si può avvalere dell’astensione facoltativa perché appartenente a categorie non aventi diritto es. lavoratrice domestica e a domicilio);
  • Nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente, ma lavoratrice autonoma, libera professionista , ecc.( purché lavoratrice avente diritto ad un trattamento di maternità dall’Inps o da un altro Ente previdenziale);circ. 95bis/2006;
  • Nel caso di madre casalinga senza eccezioni ed indipendentemente dalla sussistenza di comprovate situazioni che determinano l’oggettiva impossibilità della madre stessa di accudire il bambino circ. 118/2009;
  • In caso di morte o di grave infermità della madre indipendentemente dalla sua condizione di lavoratrice o meno (circ. 48/87 , circ 109/2000 , Circ. 8/2003 , circ. 95bis/2006).

In caso di parto plurimo, qualora la madre non sia lavoratrice dipendente ( ma lavoratrice avente diritto ad un trattamento di maternità dall’Inps o da un altro Ente previdenziale e anche casalinga circ. 112/2009 ) il padre lavoratore dipendente ha diritto al raddoppio dei periodi di riposo giornaliero.

La fruizione dei permessi da parte del padre può avvenire anche durante i 3 mesi dopo il parto e durante l’eventuale congedo parentale della madre ma solo per le ore aggiuntive ( 1 o 2 secondo l’orario di lavoro) circ. 95bis/2006 – circ. 112/2009

Il padre non ha diritto ai riposi per allattamento quando:

  • La madre lavoratrice dipendente si trova in astensione obbligatoria o facoltativa;
  • La madre non si avvale dei riposi in quanto assente dal lavoro per sospensione ( esempio aspettativa o permessi non retribuiti, pause lavorative per part-time verticale Circ. 8/2003.

Fonte: INPS

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