E’ sempre più frequente nella società di oggi conoscere coppie di persone non sposate ma conviventi. Non ci si sposa perchè si va a vivere insieme molto più facilmente e spesso da giovanissimi, perchè i pregiudizi sulla convivenza senza nozze sono fortunatamente molto meno rispetto ad anni addietro, eppure la legislazione ancora non è perfetta in quanto a coppie di fatto. Se state in ogni caso programmando di intraprendere unaconvivenzai diritti e i doveri ci sono, date un occhio di seguito per farvi un’idea un po’ più precisa di cosa stabilisce la legge.
Innanzitutto quando si parla di coppie di fatto ci si riferisce al nucleo formato da coppie non sposate che convivono stabilmente, con o senza figli che non abbiano stipulato tra di loro nessun tipo di contratto.
Ecco di seguito i diritti e i dovrei relativi alle coppie che convivono:
Eredità: al convivente superstite non è riconosciuto nessun diritto successorio. Solo un lascito testamentario specifico potrà dare qualche garanzia.
Pensione di reversibilità: il convivente non ha nessun diritto al riguardo.
TFR del convivente: il convivente non ha diritto ad alcuna quota sulla liquidazione del convivente quando la sua attività lavorativa termina.
Violazione degli obblighi: non essendo sposati non è previsto tra i conviventi il reato di violazione degli obblighi familiari.
Assistenza dei consultori familiari: la legge sugli aventi diritto ai consultori familiari indica le famiglie, i singoli e le coppie, quindi il diritto all’assistenza sussiste.
L’abitazione: quando una convivenza cessa di essere tale il diritto di continuare a vivere nella casa spetta a chi ne ha l’esclusiva proprietà. Alcune sentenze però hanno stabilito che i compagni uniti dal vincolo di convivenza, ‘sia pure esso sia un vincolo di fatto e non giuridico’, oltre alla semplice ospitalità, costituiscono la nascita di una situazione di possesso tutelabile dell’immobile dove hanno abitato. Quindi una possibilità di rivalersi c’è.
L’abitazione quando ci sono figli: nel caso in cui due conviventi con figli minori, o maggiorenni, ma non economicamente autonomi, cessassero la loro convivenza, il Tribunale può affidare l’abitazione al convivente affidatario dei figli, le regole sono le stesse del matrimonio. La Corte Costituzionale ha riconosciuto al convivente affidatario dei figli il diritto di succedere nel contratto di locazione, questa regola vale anche in caso di morte del conduttore.
Figli: i figli naturali ed i figli legittimi godono della stessa tutela giuridica e in caso di cessazione della convivenza è il tribunale per i minorenni del luogo di residenza a decidere sul suo affidamento ed è il Tribunale ad essere competente all’assegnazione della casa familiare e per la fissazione dell’assegno di mantenimento al carico del genitore non affidatario.
Cessazione della convivenza: non è prevista alcuna procedura di separazione. Il convivente economicamente più debole non ha alcun diritto all’assegno di mantenimento od agli alimenti.