Maternità facoltativa: quanto dura e come funziona

mamma lavoratrice

Quanto dura e come funziona la maternità facoltativa? La gravidanza è un periodo particolare, che può essere fonte di stress fisico e psichico per la futura mamma. Per questo, anche la legge, riconosce a favore della donna in attesa un certo periodo di astensione dal lavoro, senza che questo vada ad intaccare il normale rapporto di impiego, che resta comprensivo di tutte le garanzie ad esso correlate (ferie, retribuzione, tredicesima, ecc…). Ma, quando si parla di maternità facoltativa e, come funziona?

Maternità obbligatoria e facoltativa

Secondo le norme attualmente vigenti, il periodo di assenza dal lavoro per la donna in attesa può essere sia obbligatorio che facoltativo. Le donne in gravidanza, infatti, possono usufruire del congedo di maternità obbligatorio per cinque mesi complessivi (normalmente tra il settimo mese di gravidanza e il terzo mese di vita del piccolo o dall’ottavo mese di gravidanza fino al quarto mese dopo la nascita in assenza di rischi per il feto) oppure di quello facoltativo. Nel caso in cui, invece, la lavoratrice madre abbia bisogno di restare accanto al bimbo e accudirlo per un lasso di tempo superiore a quello previsto dall’astensione obbligatoria, può usufruire della cosiddetta maternità facoltativa.

Come funziona la maternità facoltativa

La maternità facoltativa spetta: alle lavoratrici dipendenti (a condizione che il rapporto di lavoro sia in essere), alle lavoratrici agricole con contratto di lavoro a tempo determinato (a determinate condizioni) e alle lavoratrici assicurate ex IPSEMA. La madre lavoratrice può usufruire della maternità facoltativa per un periodo continuativo o frazionato, ma non superiore a 6 mesi. Questa particolare forma di congedo può essere richiesta entro i primi 3 anni di età del bambino con una retribuzione pari al 30% di quella media giornaliera (calcolata considerando la retribuzione del mese precedente l’inizio del periodo indennizzabile) oppure dai 3 agli 8 anni di età del bambino (nel caso in cui i genitori non ne abbiano fruito nei primi 3 anni o per la restante parte non fruita) con una retribuzione pari al 30% solo a determinate condizioni reddituali. Particolari altre condizioni, poi, sono dettate per i papà lavoratori dipendenti, per i genitori adottivi o affidatari, per le lavoratrici iscritte alla gestione separata Inps e per quelle autonome. Per quanto riguarda la domanda, infine, questa deve essere inoltrata telematicamente all’Inps (compilando l’apposito modulo) tramite web oppure ricorrendo al patronato e ai sui servizi.

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Rossella Giglio

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