Svolta decisiva, con ordinanza del Tribunale di Catania, che ha deciso di collocare presso la casa paterna il minore oggetto di contesa tra due genitori egualmente idonei per l’affidamento del figlio. Ebbene sì, la giurisprudenza di merito ha scardinato anche l’ultimo tabù in tema di affido dei figli e, con sentenza del 2 Dicembre, è stata ribadita – in tutto e per tutto e ancora una volta – l’assoluta posizione di eguaglianza tra le due figure genitoriali. Ma, cosa ha stabilito il giudice e perchè?
L’affido condiviso
Per comprendere la portata innovativa dell’ordinanza in oggetto devono, anzitutto, tracciarsi le coordinate delle norme che disciplinano l’affidamento dei figli. La legge, ad oggi, prevede che (tranne in ipotesi di grave incapacità e impossibilità di un genitore), in caso di separazione dei genitori, il giudice debba optare per l’affido condiviso. Entrambi, quindi, decidono per tutte le questioni relative l’istruzione e l’educazione dei minori. Sia il padre che la madre, poi, debbono provvedere, ciascuno in relazione alle proprie risorse, al mantenimento del figlio. Pur essendo l’affido condiviso la scelta primaria cui è tenuto il giudice, però, è chiaro che questo non può significare anche un continuo cambio di dimora per il bambino. Questo tipo di scelta comprometterebbe il suo sviluppo. Per questo, di norma, pur se affidato a entrambi i genitori, il bambino viene collocato presso un’unica abitazione. E i tribunali, fino ad ora, hanno sempre preferito la collocazione presso la casa materna. La giustificazione di tale orientamento si rinveniva nel naturale rapporto di affezione che lega la madre al figlio, specie in caso di bimbi molto piccoli. La nuova ordinanza adottata dal Tribunale di Catania, però, rivede del tutto questo modus operandi.
L’ordinanza
In un caso in cui entrambi i genitori avevano i requisiti per ottenere l’affido condiviso, la prima sezione civile del Tribunale di Catania, ha deciso che il minore dovrà andare a vivere con il padre e la madre dovrà versare 500 euro mensili di mantenimento. Il giudice, in sostanza, ha optato per l’affidamento congiunto (avendo entrambi i genitori i requisiti per ottenerlo) collocando però la residenza stabile del minore presso l’abitazione del padre. La madre inoltre si è vista comminare una somma mensile pari a 500 euro da versare all’ex-coniuge per contribuire alle spese di mantenimento del piccolo. Ad emettere tale rivoluzionaria ordinanza è stato il giudice Felice Lima, già PM antimafia negli anni ’90.
Le motivazioni
Il giudice ha chiarito nell’ordinanza-svolta anche le motivazioni che lo hanno indotto all’adozione di tale decisione. Come lui stesso ha scritto: “Vi è una tendenza diffusa ad affrontare il tema del collocamento dei figli sulla base di un non confessato pregiudizio di fondo per il quale i figli piccoli sarebbero principalmente delle madri; ai padri verrebbe solo consentito di esercitare i loro diritti/doveri. Il collocamento naturale dei figli dovrebbe essere presso la madre, mentre il collocamento presso il padre dovrebbe ritenersi innaturale ed eccezionale e il provvedimento che lo dispone abbisognevole di motivazioni particolari”. Insomma, il giudice ha definito l’orientamento giurisprudenziale che ha sempre collocato i minori presso la casa materna come frutto di pregiudizio. Chissà che altri giudici, d’ora in avanti, non si uniformino a tale nuovo indirizzo. Di sicuro si tratta di una scelta – come lo sono tutte quelle controcorrente – decisamente coraggiosa.