Dopo la sentenza circa la non annullabilità dei matrimoni di lungo corso la Cassazione torna a far discutere per un’altra ‘singolare‘ decisione. Qualche volta anche i figli sposati possono avere diritto al mantenimento da parte dei genitori. Lo ha stabilito la suprema Corte, ricordando che il matrimonio di un figlio non è condizione ‘sufficiente‘ per fare sospendere l’assegno di mantenimento a carico dei genitori.
Così è stato accolto il ricorso di Beatrice, madre separata ferrarese, che si era opposta ad un doppio giudizio sfavorevole, nel quale i giudici del Tribunale di Ferrara prima e della Corte d’appello di Bologna, successivamente, avevano esonerato l’ex marito dal continuare a mantenere la figlia con 436 euro al mese perché laureata (e quindi in grado di trovarsi un lavoro col quale mantenersi) e per di più sposata!
La ragazza ha conosciuto un ragazzo di Santo Domingo, quando ancora studiava e nel maggio 2005 lo aveva sposato pur rimanendo a vivere a casa della madre. Per la Corte d’appello di Bologna, luglio 2006, queste erano condizioni sufficienti per esonerare Maurizio, padre separato della ragazza, a non sborsare più gli alimenti. Ma la madre della ragazza non si è arresa e adesso ha ottenuto in Cassazione che l’ex marito continui a provvedere a lei e alla figlia, seppur maritata!
Nella sentenza si legge che ‘il matrimonio del figlio maggiorenne già destinatario del contributo del mantenimento a carico di ciascuno dei genitori ne comporta l’automatica cessazione‘ in quanto ‘la costituizione del nuovo nucleo‘ fa sì che ‘i coniugi attuino una comunione spirituale e materiale‘. Nel caso in questione, però, annota la Cassazione, accogliendo il ricorso della madre della ragazza, ‘nessuno di questi elementi è ravvisabile‘ visto che ‘la figlia, di giovanissima età, a seguito di una relazione sentimentale con un giovane di Santo Domingo ha contratto con lo stesso matrimonio‘. Pur tuttavia, ‘non è seguito nessun mutamento sostanziale per la giovane che ha continuato a vivere, come in passato, con la madre e a frequentare il corso di laurea intrapreso‘. Neppure in relazione allo stato coniugale acquisito è cambiato nulla, ‘essendo il marito anch’egli studente, privo di mezzi economici ed isccritto all’istituto per perito elettrotecico a Ferrara onde completare a sua volta il prorprio ciclo di studi‘.
Recentemente un noto giurista italiano ha sollevato la questione circa la mancanza nel nostro ordinamento di una legge che tuteli il coniuge più debole quando un matrimonio finisce, ma in questo caso non si può certo dire che l’unione delle cosiddette ‘parti deboli‘ non abbia fatto la forza!