Congedo matrimoniale

Dopo il matrimonio ecco che arriva il momento più bello in assoluto: il viaggio di nozze. Il momento in cui gli sposi finalmente potranno godersi una meritata vacanza, dopo l’organizzazione frenetica delle nozze. Proprio per questo anche la legge prevede che sia concesso ai lavoratori il congedo matrimoniale. Ecco cosa prevede l’Inps per i permessi e per l’assegno per congedo matrimoniale.

In linea di massima il congedo matrimoniale ha una durata di 15 giorni e non può essere computato nel periodo di ferie annuali né coincidere con il preavviso, è inoltre un periodo non frazionabile che inizia a decorrere dalla data del matrimonio, deve infatti essere fruito entro 30 giorni dalla celebrazione del rito civile, a meno che ciò non sia possibile per esigenze di natura aziendale.
Il congedo matrimoniale è un congedo retribuito regolato dall’Inps ed è un diritto per entrambi gli sposi.

Ecco cosa spetta al lavoratore, in congedo matrimoniale:

  • 7 giorni di retribuzione ai lavoratori con qualifica di operaio o apprendista;
  • 7 giornate di guadagno medio giornaliero ai lavoratori a domicilio;
  • 8 giornate di salario medio giornaliero ai lavoratori marittimi.

Il congedo poi andrà chiesto con un determinato preavviso e potranno riceverlo operai, apprendisti, lavoratori a domicilio, marittimi di bassa forza dipendenti da aziende industriali, artigiane, cooperative, che:

  • contraggono matrimonio civile o concordatario;
  • possono far valere un rapporto di lavoro da almeno una settimana;
    fruiscono effettivamente del congedo (assenza dal lavoro) entro 30 giorni dalla celebrazione del matrimonio.

Spetta anche:

  • ai lavoratori disoccupati che siano in grado di dimostrare che nei novanta giorni precedenti il matrimonio hanno prestato, per almeno 15 giorni, la propria opera alle dipendenze delle aziende sopra dette;
  • ai lavoratori, che ferma restando l’esistenza del rapporto di lavoro, per un qualunque giustificato motivo non sino comunque in servizio (malattia, sospensione dal lavoro, richiamo alle armi ecc.).

Come richiedere il congedo matrimoniale e l’assegno

Il congedo matrimoniale potrà essere richiesto al proprio datore di lavoro, a seconda dei diversi CCNL, da 15 fino a 6 giorni prima della sua data di inizio. La cosa migliore in ogni caso sarebbe chiederlo con un anticipo di almeno 30 giorni per evitare contrattempi. La richesta di congedo sarà questa:

Io sottoscritto________________________, in qualità di dipendente della Vs società dal _________________________, con qualifica di ________________________, con la presente comunico che in data _______________________ contrarrò matrimonio.
A tale fine richiedo di poter fruire del congedo matrimoniale di ___________ giorni con decorrenza ___________________________, così come previsto dalla legge nonché dal CCNL ____________________________ applicato.
Sarà mia cura consegnarvi quanto prima la certificazione di matrimonio o documentazione sostitutiva.

Per richiedere l’assegno invece si procederà in questo modo:

 

  • i lavoratori occupati devono presentare la domanda al datore di lavoro alla fine del congedo e non oltre 60 giorni dal matrimonio, allegando il certificato di matrimonio o stato di famiglia con i dati del matrimonio rilasciato dall’Autorità comunale. Se non è possibile produrre la certificazione nei termini citati, si può presentare un certificato rilasciato dall’Autorità religiosa ovvero una dichiarazione sostitutiva autenticata, purché successivamente si provveda a consegnare la documentazione prescritta;
  • i lavoratori disoccupati o richiamati alla armi devono presentare domanda direttamente alla sede Inps competente entro un anno dalla data del matrimonio, allegando il certificato di matrimonio e la copia dell’ultima busta paga. Se non è possibile produrre la certificazione nei termini citati, si può presentare un certificato rilasciato dall’Autorità religiosa ovvero una dichiarazione sostitutiva autenticata, purché successivamente si provveda a consegnare la documentazione prescritta;
  • i lavoratori extracomunitari, nel caso di matrimonio celebrato all’estero, devono allegare alla domanda un certificato del Comune di residenza attestante che lo stesso è coniugato con la persona indicata sul certificato di matrimonio rilasciato dall’Autorità estera.

Fonte: INPS

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