Il matrimonio canonico è il legame tra gli sposi sancito secondo le norme del diritto canonico, cioè l’insieme di regole stabilite dalla Chiesa cattolica. Il matrimonio canonico si contrappone al matrimonio civile poiché esso produce effetti nell’ordinamento canonico e non obbligatoriamente anche effetti civili.
Per la Chiesa cattolica, il matrimonio canonico deve essere accompagnato dal sacramento del matrimonio, cioè per i fedeli battezzati non può esistere l’uno senza l’altro, vale a dire il contratto di matrimonio canonico senza il sacramento religioso. La caratteristica più importante del matrimonio canonico è il suo essere unico e indissolubile. Il legame tra i due coniugi, cioè, esiste fino alla morte di entrambi, in modo esclusivo e permanente.
Matrimonio canonico senza effetti civili
Il matrimonio canonico di per sé produce effetti solo all’interno dell’ordinamento canonico. I requisiti richiesti per la celebrazione di un matrimonio religioso sono diversi da quelli previsti per il matrimonio civile, così come differenti sono le cause di invalidità. Non è necessaria la procedura di trascrizione presso l’ufficio competente del Comune (anche le pubblicazioni all’albo municipale non sono necessarie). La disciplina relativa all’atto di matrimonio celebrato con rito religioso è di esclusiva competenza dei tribunali ecclesiastici. Sotto il profilo religioso, infatti, l’ordinamento italiano non ha alcuna rilevanza, potendo interviene solamente l’autorità ecclesiastica e solamente per ipotesi di annullamento(il diritto canonico non prevede, infatti, gli istituti della separazione o del divorzio).
Matrimonio canonico con effetti civili
Sino al Concordato del 1929 il matrimonio civile ed il matrimonio canonico, ciascuno nel proprio ambito erano contrapposti, e, per così dire, inconciliabili. Ed, infatti, fino a quella data, vigeva in Italia il regime del matrimonio civile obbligatorio, in base al quale l’unica forma di matrimonio valida per il nostro ordinamento giuridico era quella del matrimonio civile, previsto e regolato autonomamente nel suo sorgere e nel suo sviluppo dalle leggi dello Stato e celebrato alla presenza di un organo dello Stato. Successivamente l’art. 34 del Concordato del 1929 rinnovò radicalmente il sistema, riconoscendo al sacramento del matrimonio disciplinato dal diritto canonico, gli effetti civili. In pratica i tipi di matrimonio, nel nostro ordinamento, si riducono sostanzialmente a due: quello civile vero e proprio e quello religioso cui lo Stato riconosca, in virtù del Concordato o di intese, effetti civili a seguito della trascrizione nei registri dello stato civile.
Matrimonio canonico e concordatario
Anche se si sceglie di celebrare il matrimonio in Chiesa, è possibile tuttavia attribuire efficacia civile alle nozze celebrate davanti ad un ministro di culto cattolico, si tratta del cosiddetto matrimonio concordatario. A seguito del Concordato stipulato con la Santa Sede nel 1929, infatti, lo Stato italiano ha riconosciuto effetti civili al sacramento del matrimonio, regolamentato dal diritto canonico. Senza dover necessariamente celebrare due diversi riti, pertanto, sarà possibile celebrare il matrimonio con rito religioso ed ottenere che lo stesso assuma effetti giuridicamente rilevanti nell’ordinamento italiano. Perché ciò avvenga il prete deve lettere agli sposi gli articoli del codice civile relativi ai diritti ed obblighi dei coniugi, devono essere redatti due originali dell’atto di matrimonio e l’atto di matrimonio deve essere trascritto nei registri dello stato civile.