Il matrimonio concordatario è il matrimonio celebrato con rito religioso per il quale si richiedono però anche le validazioni previste dal codice civile. E’ in poche parole il matrimonio canonico trascritto al quale lo Stato riconosce, nel rispetto di specifiche condizioni, degli effetti civili. La trascrizione è fondamentale affinché il rito in questione venga riconosciuto come produttivo di efficacia anche in ambito civile. Il matrimonio concordatario è regolato dal Concordato lateranense dell’11 febbraio 1929 e richiede, come anche quello civile, degli specifici adempimenti di carattere formale. Vediamo in particolare quali sono i documenti necessari che gli sposi devono presentare per contrarre validamente questo tipo di nozze.
Il matrimonio concordatario è regolato dall’art. 8 della legge 25 marzo 1985, n. 121 e dall’art. 4 del Protocollo addizionale che costituisce parte integrante dell’accordo. Come accade per il matrimonio civile anche quello concordatario dovrà essere preceduto dalle pubblicazioni da effettuarsi sia presso la chiesa degli sposi sia presso il comune di residenza.
Dopo tre giorni dal compimento della pubblicazione civile, l’ufficiale dello stato civile, se non gli è stata notificata alcuna opposizione né gli consti l’esistenza di alcun impedimento al matrimonio, rilascia un certificato: questo documento attesta che nulla osta alla celebrazione del matrimonio e alla produzione di effetti civili del medesimo.
In breve i documenti da richiedere saranno i seguenti.
Da richiedere in chiesa:
– Certificato di Battesimo uso matrimonio;
– Certificato di Cresima;
– Certificato di stato libero ecclesiastico;
– Attestato di partecipazioni ai corsi preparatori al matrimonio;
– Certificato di consenso religioso alle nozze.
Da richiedere in comune:
– Contestuale in carta semplice.
Gli adempimenti in materia non si esauriscono tuttavia preventivamente alla celebrazione, non se si vuole rendere il matrimonio valido anche civilmente. In questo caso infatti bisognerà adoperarsi anche successivamente alla cerimonia.
Il parroco, dopo aver letto agli sposi gli articoli del codice civile relativi ai diritti e doveri dei coniugi, dovrà redigere l’atto di matrimonio in duplice originale, il secondo dei quali destinato ad essere trasmesso all’ufficiale di stato civile. I coniugi possono apporre delle dichiarazioni personali su questo documento, purché riconosciute dalla legge italiana: possono ad esempio includervi la propria volontà relativa al regime patrimoniale di separazione dei beni o al riconoscimento di un figlio naturale.
L’atto dovrà essere inviato entro cinque giorni all’ufficiale di stato civile, che dovrà provvedere alla sua trascrizione nei registri dello stato civile. La trascrizione avviene entro le 24 ore dal ricevimento e l’ufficiale ne dà notizia al parroco. Con la trascrizione il matrimonio assume piena validità civile, con efficacia costitutiva e retroattiva: gli effetti si producono infatti dal momento della celebrazione del rito e non dell’avvenuta trascrizione.