Il matrimonio riparatore, vale a dire il costume di far sposare in maniera coatta ad un uomo, una fanciulla ancora vergine alla quale avesse usato violenza carnale e che in quella circostanza fosse rimasta incinta è stato ritenuto dalla Cassazione ‘annullabile‘.
Con la sentenza 5175, la suprema corte ha dichiarato, infatti, assolutamente passibile di annullamento il matrimonio celebrato solo perché in arrivo un bambino. Tale circostanza, si legge nella sentenza, ‘rende evidente che il matrimonio non è vissuto come un vincolo indissolubile ma con riserva‘.
Con questo verdetto i supremi giudici hanno convalidato la nullità di un matrimonio ecclesiastico – già sancita dalla Sacra Rota e contestata dalla donna della coppia – di due coniugi napoletani convolati all’altare solo per ‘riparare all’errore commesso‘, vale a dire il concepimento del figlio. La coppia si era separata dopo appena dieci mesi dalla celebrazione delle nozze, contratte perché lei era rimasta incinta.
La Suprema Corte chiamata a pronunciarsi sulla decisione del Tribunale ecclesiastico di annullare le nozze ha ritenuto quest’ultima ‘ineccepibile‘ dal momento che la scelta dei due di sposarsi era stata dettata unicamente dal fatto che lei fosse in attesa di un figlio.
In questo modo la prima sezione civile ha convalidato la decisione della Corte d’Appello di Napoli, che aveva dato l’ok alla delibazione delle nozze tra A.M. e F.C., prendendo atto del fatto che ‘la durata breve della convivenza matrimoniale per la coppia era culminata nell’abbandono del tetto coniugale da parte della moglie e si era caratterizzata per incomprensioni e contrasti continui‘. Da qui il rigetto del ricorso della donna in Cassazione volto ad impedire la delibazione della sentenza ecclesiastica.
Forse sorprenderà il fatto che si pronunci addirittura la Cassazione sulla nullità di un costume così obsoleto come quello del matrimonio riparatore, ma per la cronaca ricordiamo che esso è sopravvissuto nella cultura occidentale fino a tempi molto recenti. In Italia fino al 1981 era contemplato ancora il matrimonio riparatore nel caso in cui un uomo si fosse macchiato, nei confronti di una donna nubile e illibata, della colpa di stupro o violenza carnale. Per evitare il processo o al fine di far cessare la pena detentiva inflitta, l’uomo in questione poteva offrire alla ragazza il matrimonio riparatore facendo così cessare ogni effetto penale e sociale del suo delitto. Tale norma, contenuta nell’articolo 544 del codice penale è stata abrogata.