Quando un amore finisce ci sono modi diversi di reagire e spesso si fanno cose irrazionali spinti dalla rabbia, dal dolore e dalla voglia di vendetta. Personalmente credo che non ci sia nulla di più triste che richiedere indietro i regali ad un ex: è un pietoso tentativo di spostare sul piano materiale questioni sentimentali. Eppure capisco che se gli avete appena regalato qualcosa di costoso per poi scoprire che vi tradisce con la vostra migliore amica la tentazione di richiedere il regalo indietro, fregandosene dell’orgoglio e della superiorità, possa essere alta.
Le opinioni sono diverse: ma cosa dice la legge? Il tema si può ricondurre agli articoli 79 e seguenti del codice civile, dedicati agli effetti della promessa di matrimonio. Legalmente si ha una promessa di matrimonio quando esiste ‘una dichiarazione espressa o tacita di frequentarsi con il serio proposito di sposarsi’: non vi servirà quindi provare che abbiate fissato la data delle nozze ma solo che la vostra fosse una relazione seria ovvero un fidanzamento ufficiale. Ovviamente la promessa di matrimonio non obbliga a contrarlo ma ci sono altre conseguenze e una di queste riguarda proprio la restituzione dei regali. L’art. 80 del Codice Civile stabilisce infatti che ‘il promittente può domandare la restituzione dei doni fatti a causa della promessa di matrimonio se questo non è stato contratto’. Il termine massimo per richiedere i doni è di un anno a decorrere dal rifiuto. Molte cause tra ex trovano fondamento su questi articoli e iniziano proprio con una diffida ufficiale di uno dei due affinché l’altro restituisca i regali. In genere è un cuore ferito che reagisce chiedendo la restituzione dei regali ma la legge non dice nulla in proposito: potete quindi pretendere i regali fatti anche se avete causato voi la rottura del fidanzamento. Il concetto di regali è ampio e non include solo oggetti costosi o commercializzabili ma anche lettere, foto, video fatti insieme etc. Se invece la promessa era ufficiale e quindi esistono delle pubblicazioni di nozze il pentito che senza giusto motivo scappa dovrà risarcire il danno cagionato all’altra parte per le spese fatte e per le obbligazioni assunte in vista di questa promessa. Attenzione però ad agire secondo le giuste modalità: la Cassazione penale, sentenza n.30463 del 30 luglio 2010 ha condannato per tentata estorsione un ragazzo che aveva minacciato non solo la ex ma anche i suoi genitori per riottenere i regali fatti durante il fidanzamento e tutti i soldi spesi durante il rapporto, calcolati scrupolosamente.