Nell’ottica dei progetti di recupero del patrimonio edilizio, la legge finanziaria del 2010 ha prorogato fino al 31 Dicembre 2012 il termine per richiedere la detrazione d’imposta del 36% delle spese sostenute per interventi di manutenzione e ristrutturazione degli immobili. Tale detrazione d’imposta può essere richiesta anche nel caso di acquisto di immobili già ristrutturati da imprese di costruzione o cooperative. L’agevolazione fiscale è applicabile alla abitazioni ristrutturate dal 1° Gennaio 2008 al 31 dicembre 2012 e acquistate entro il 30 giugno 2013 e consiste nella possibilità del contribuente di detrarre dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) il 36% delle spese sostenute per opere di manutenzione e ristrutturazione, di singoli immobili o delle parti comuni degli edifici, fino a un tetto massimo di 48.000 euro per abitazione, da ripartire in 10 anni se l’età del contribuente è inferiore a 75 anni, in 5 anni se l’età è compresa tra 75 e 80 anni, e in tre anni se l’età è superiore a 80 anni. Va precisato che non si tratta di un rimborso, ma, di una detrazione annuale dell’imposta.
Tale detrazione spetta a tutti coloro che sono soggetti all’imposta del reddito sulle persone fisiche (Irpef) residenti o meno sul territorio dello Stato, che possiedono un immobile a vario titolo (proprietario, usufruttuario o chi occupa l’immobile a titolo di locazione o comodato). Inoltre, i lavori che rientrano nell’agevolazione fiscale sono elencati all’articolo 3 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. In particolare la detrazione riguarda le spese sostenute per opere di risanamento, ristrutturazione, restauro e manutenzione straordinaria di singoli appartamenti o immobili condominiali.
Per fruire della detrazione, occorre innanzitutto inviare (prima dell’inizio dei lavori) al Centro di Servizio delle imposte competente per territorio la comunicazione di inizio lavori, redatta su apposito modello. Contestualmente deve essere inviata all’Azienda sanitaria locale (Asl), competente per territorio, una comunicazione contenente: le generalità del committente dei lavori, la natura dell’intervento da realizzare, i dati identificativi dell’impresa esecutrice dei lavori e la data d’inizio degli stessi. Infine ricordiamo che tale detrazione non è cumulabile con quella del 55% prevista per la riqualificazione energetica degli immobili. Quindi nel caso in cui gli interventi realizzati rientrino sia nelle agevolazioni previste per il risparmio energetico, sia in quelle previste per le ristrutturazioni edilizie, il contribuente potrà richiedere, per le medesime spese, l’una o l’altra.