Cosa prevede la normativa italiana per l’indennità di maternità per le libere professioniste? Quando si parla dei diritti sul lavoro e dei permessi delle donne incinta e delle neomamme si pensa spesso alle lavoratrici dipendenti ma è chiaro che anche la categoria delle libera professioniste, che si sta affermando sempre di più, va tutelata.
La normativa prevede che le professioniste iscritte ad una delle casse previdenziali, ad esempio notai, avvocati, farmaciste, medici, architetti hanno diritto all’indennità di maternità per i due mesi prima del parto e i tre mesi successivi. Questo diritto è esteso dal decreto legislativo n. 151 del 26 marzo 2011 anche a coloro che sono iscritte alle casse previdenziali nate dopo il 1995 per professioni di recente formazione.
L’indennità è pari all’80% di 5/12 dello stipendio: il calcolo viene fatto in base al reddito dichiarato dalla libera professionista i due anni precedenti al parto. In ogni caso non può essere inferiore all’80% del salario minimo attribuito per cinque mensilità. E’ bene precisare che, ai fini dell’indennità di maternità per le libere professioniste, conta solo il reddito percepito per il lavoro autonomo e non altri tipi di redditi. C’è anche un importo massimo per tale indennità, che non può superare comunque 5 volte l’importo minimo stabilito ex lege espressamente.
In caso di aborto spontaneo alla libera professionista spetta minimo una mensilità se l’evento accade tra il terzo e il sesto mese: l’indennità va invece riconosciuta integralmente se l’aborto avviene dopo il sesto mese. Nel caso di adozione invece l’indennità viene riconosciuta per tre mesi a partire dal momento in cui il bambino viene ascolto in famiglia, solo però se non ha superato i sei anni di età (anche se va detto che la Corte Costituzionale con una sentenza del 2003 ha ritenuto illegittimo tale limite esteso il diritto di indennità a tutte le mamme adottive di minori).
Cosa deve fare la libera professionista per fare domanda di indennità di maternità
La domanda per indennità di maternità può essere presentata a partire dal sesto mese di gravidanza e non oltre i 180 giorni dal parto (termine inderogabile). Alla domanda in carta libera deve essere allegato il certificato medico per comprovare l’inizi della gravidanza e stabilire la data presunta del parto. Va inoltrata anche la dichiarazione che esclude la donna dal diritto di indennità come lavoratrice dipendente. Stesso termine di 180 giorni (dalla data di ingresso del bimbo in casa) per l’adozione. Anche in questo caso va certificata l’esclusione di diritti di indennità come lavoratrice dipendente o autonoma.
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