L’annullamento del matrimonio, a differenza del divorzio, cancella il vincolo coniugale come se non fosse mai esistito ed è una pratica sempre più richiesta, anche se non molto semplice da ottenere, infatti per poter cancellare definitivamente un’unione registrata bisogna appartenere ad una categoria ben precisa. L’annullamento spesso viene richiesto per evitare tutte le spese e gli oneri levati al divorzio tradizionale come quelle di mantenimento non solo dei figli ma anche del coniuge più debole, questa ragione ovviamente dalla legge non è considerata una giusta causa. La differenza sostanziale tra il divorzio e l’annullamento è che per il primo si parla di scioglimento di un’unione valida mentre per il secondo caso bisogna dimostrare che il matrimonio non è mai stato valido dalla sua origine. Vediamo quando è possibile annullare un’unione coniugale.
Nella maggior parte dei casi la richiesta di annullamento non viene accettata anche perchè le cause che porterebbero a questo sono ben definite dalla legge. Analizziamo punto per punto tutti i fattori necessari per richiedere l’annullamento. Innanzi tutto gli organi competenti per avviare la pratica sono diversi a seconda di come sono state celebrate le nozze. Per i matrimoni celebrati con rito civile o con rito religioso diverso dal cattolico, è competente il Tribunale civile, mentre per i matrimoni concordatari, e cioè celebrati in chiesa e trascritti nei registri di Stato civile, sono competenti sia il Tribunale ecclesiastico sia quello civile.
Motivi dell’annullamento del matrimonio previsti dal codice civile
Età: in caso di matrimonio di minori di 16 anni, o di 18 anni senza l’autorizzazione del Tribunale per i Minorenni. La richiesta può essere avanzata da chi non aveva l’età prevista dalla legge entro un anno dal compimento dei 18 anni.
Vincolo di precedente matrimonio: è nullo il matrimonio di chi, all’epoca della celebrazione, era già legato ad altra persona con matrimonio valido agli effetti civili. il matrimonio religioso non trascritto al Comune non ha effetti civili, mentre li ha il matrimonio celebrato all’estero, anche se non trascritto.
Vincolo di parentela, affinità, adozione tra gli sposi: la domanda deve essere proposta non oltre 1 anno dalla celebrazione del matrimonio.
Delitto: può essere dichiarato nullo il matrimonio, se uno degli sposi è condannato per omicidio o tentato omicidio del coniuge dell’altro.
Interdizione: è nullo il matrimonio di chi al tempo della celebrazione era stato dichiarato interdetto per infermità di mente, oppure era infermo di mente anche se la sentenza di interdizione è stata pronunciata successivamente.
Incapacità di intendere e di volere: uno degli sposi può chiedere l’annullamento se prova di essere stato incapace di intendere e di volere per qualsiasi causa, anche transitoria, al momento della celebrazione del matrimonio. La domanda di annullamento non può essere proposta se, dopo il recupero delle piene facoltà mentali, il coniuge ha vissuto insieme all’altro per un oltre 1 anno.
Violenza o timore: il matrimonio può essere annullato se il consenso alle nozze è stato ottenuto con violenza fisica o morale, oppure è stato determinato da grave timore causato da fattori esterni. L’annullamento non può essere richiesto se i coniugi hanno coabitato per almeno 1 anno dopo la cessazione della violenza o delle cause che hanno determinato il timore.
Errore: è considerato causa di annullamento non solo l’errore sull’identità dell’altro coniuge, ma anche l’errore essenziale (che abbia cioè determinato il consenso) su qualità personali che riguardino: a. L’esistenza di una malattia fisica o psichica o di una anomalia o deviazione sessuale, che impediscano lo svolgimento della vita coniugale; b. L’esistenza di una sentenza di condanna per delitto non colposo (cioè cosciente e volontario) alla reclusione non inferiore a 5 anni; c. La dichiarazione di delinquenza abituale o professionale; d. La condanna a una pena non inferiore ai 2 anni per reati che riguardano la prostituzione; e. Il fatto che la donna aspetti un figlio da un’altra persona. Se la gravidanza è stata portata a termine deve essere fatto il disconoscimento di paternità (vedere capitolo Genitori e figli).
In tutti questi casi l’annullamento non può aver luogo se i coniugi hanno abitato insieme per 1 anno dopo che è stato scoperto l’errore.
Simulazione: i coniugi possono richiedere l’annullamento se al momento della celebrazione del matrimonio erano d’accordo di non adempiere ai doveri coniugali. La richiesta di annullamento non può essere avanzata se è passato 1 anno dal matrimonio o i coniugi hanno vissuto assieme.
Motivi dell’annullamento del matrimonio celebrato in chiesa
La mancanza di consenso da parte di uno dei coniugi o di entrambi al matrimonio, compresa la riserva mentale e la simulazione.
– Il fatto che uno dei coniugi escluda una delle finalità essenziali del matrimonio religioso, che sono la procreazione dei figli, la fedeltà, l’indissolubilità del vincolo matrimoniale.
– L’errore sulla persona del coniuge.
– La violenza fisica o il timore.
– L’impotenza al rapporto sessuale dell’uomo o della donna.
– Il fatto che il matrimonio non sia stato consumato, cioè che i due coniugi non abbiano avuto un rapporto sessuale completo. In questo caso non si tratta di vera nullità matrimoniale, ma di una speciale «dispensa» del Pontefice.
Gli effetti dell’annullamento del matrimonio
Accertata la causa, se il tribunale considera nulla l’unione, i due partner possono considerarsi non sposati. Tutti gli accordi preso il giorno delle nozze non avranno più alcun valore. La moglie riacquista l’uso esclusivo del cognome di nascita (o perde la possibilità di usare quello del marito) e i coniugi perdono i rispettivi diritti alla successione ereditaria e alla pensione di reversibilità. Solo nel caso in cui uno soltanto dei coniugi era in buona fede, il matrimonio vale solo nei suoi confronti e se il responsabile della causa di nullità è un solo coniuge ed era in mala fede, questo è tenuto a versare all’altro un’indennità, anche in mancanza di prove sul danno sofferto.
I figli nati, riconosciuti, concepiti e adottatati durante un matrimonio dichiarato nullo non subiscono alcuna modifica nella loro situazione giuridica. I figli mantengono tutti i diritti e tutti i doveri nei confronti dei due genitori, sia rispetto al passato che al futuro.C’è solo un’eccezione: se il matrimonio viene annullato per cause di bigamia o per parentela e entrambi i genitori erano in malafede, i figli non saranno più considerati legittimi, ma assumeranno la qualità di figli naturali.