Frodi alimentari: legge in vigore grazie a un cavillo legale

cibo veleno
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Dopo la questione scatenatasi qualche giorno fa riguardo gli alimenti scaduti e avariati la cui vendita non sarebbe più reato, oggi una notizia rischiara i cieli dell’economia. Le frodi alimentari saranno ancora considerate tali, rispondendo alla legge in vigore: grazie a un cavillo legale la delega di semplificazione varata dal ministro Calderoli non varrà sulla legge 283/62, che resta in vigore elegendosi ancora a garante della salute dei cittadini. La legge numero 246 del 28 novembre 2005, in cui si ravvedeva l’azione del Ministro Roberto Calderoli, avrebbe cancellato l’operato di tutte le leggi anteriori al primo gennaio 1970, ivi compresa la legge numero 283 del 30 aprile 1962 sulla tutela degli alimenti.

Soltanto qualche giorno fa era corsa attraverso il web la notizia che potessero decadere le sanzioni per la vendita di cibi avariati o scaduti, poiché la legge numero 283 del 30 aprile 1962 sulla tutela degli alimenti, delineata a garanzia e difesa della salute pubblica, avrebbe potuto trovare cancellazione a causa di un’azione decisa dal ministro Roberto Calderoli lo scorso dicembre.

Il problema dei cibi adulterati, quali di recente le mozzarelle blu o il caso dell’acqua all’arsenico, certamente rappresenta una questione fondamentale, che la legge numero 283 del 30 aprile 1962 negli anni ha affrontato a beneficio della salute del cittadino.

Tuttavia è di queste ultime ore la notizia, riportata da alcuni avvocati esperti di diritto alimentare e confermata dal Ministero della Salute, che la modifica della legge sarebbe stata salvata grazie a un cavillo legale.

‘Tutto merito di una piccola epigrafe in cima al testo che lascia in pieno vigore la legge 283 del 1962, la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande, ovvero lo strumento più noto e diffuso per sanzionare in sede legale gli illeciti alimentari’ ha spiegato l’avvocato Dario Dongo, responsabile politiche regolative di Federalimentare ed esperto sul tema.

Cosa dice l’articolo 5 della legge 283 del 1962? Ecco le istruzioni riguardo il consumo e la vedita degli alimenti. ‘È vietato impiegare nella preparazione di alimenti o bevande, vendere, detenere per vendere o somministrare come mercede ai propri dipendenti, o comunque distribuire per il consumo sostanze alimentari:
– private anche in parte dei propri elementi nutritivi o mescolate a sostanze di qualità inferiore o comunque trattate in modo da variarne la composizione naturale, salvo quanto disposto da leggi e regolamenti speciali;
– in cattivo stato di conservazione;
– con cariche microbiche superiori ai limiti stabiliti;
– insudiciate, invase da parassiti, in stato di alterazione o comunque nocive, ovvero sottoposte a lavorazioni o trattamenti diretti a mascherare un preesistente stato di alterazione;
– con aggiunta di additivi chimici di qualsiasi natura non autorizzati o, nel caso che siano stati
autorizzati, senza l’osservanza delle norme prescritte per il loro impiego;
– che contengano residui di prodotti, usati in agricoltura per la protezione delle piante e a difesa delle sostanze alimentari immagazzinate, tossici per l’uomo.

Grazie a un cavillo legale sembra che, per ora, il rischio di frodi alimentari sia un passo più lontano dalla salute del cittadino: forse sarebbe il caso di ringraziare anche il repentino tam tam mediatico dei principali organi di informazione?

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