Sessualità: le pratiche estreme condannate come abusi se il partner non è consenziente

Sessualità pratiche sessuali estreme
Sessualità pratiche sessuali estreme

La sessualità è un pianeta complesso e composto da infinite sfaccettature, per questo stabilire ciò che è lecito e ciò che non lo è, risulta un’ardua impresa. E’ arrivata in aiuto una sentenza della Cassazione, la quale sottolinea come, nelle pratiche sessuali definite estreme, il consenso dato al partner all’inizio della relazione abbia un valore dalla durata limitata nel tempo. La persona che ha dato la propria disponibilità a partecipare a certi giochi erotici deve avere il diritto di poterci ripensare in qualunque momento, e qualora ciò avvenisse, la pratica sessuale estrema deve essere immediatamente interrotta.

Così la Cassazione ha condannato un uomo di nome Francesco B., muratore marchigiano di 33 anni che, durante un soggiorno al mare ha incontrato una ragazza ventinovenne con la quale, da maggio ad agosto 2009, ha intessuto una relazione, caratterizzata subito da modalità ‘spinte’, inizialmente condivise dalla donna, che accetta anche di essere filmata.

Accade però nel tempo, che la ragazza alterni fasi di accettazione della pratica a fasi in cui, non consenziente, viene comunque sottoposta alle volontà del partner che sembra del tutto ignorare il suo diniego.

In questa specifica situazione, secondo la Corte di Cassazione, si configura il reato di stupro, che per l’uomo protagonista dell’infausta vicenda si traduce in una condanna a tre anni e sei mesi di reclusione.

‘L’instaurazione di una relazione -incube/succube-, poi diventata -vittima/carnefice- rende coerente – scrive la Cassazione, sentenza 37916 – ‘l’aver ritenuto che ben potessero coesistere incontri sessuali consensuali, con altri nei quali, proprio per la mancanza di consenso della donna, intervenissero comportamenti violenti e minacce da parte dell’uomo’. Purtroppo è ben possibile che, nello svolgimento della patologia delle relazioni sentimentali tra uomo e donna, si verifichi la sussistenza di rapporti sessuali consensuali alternati a rapporti imposti e non può certo presumersi il consenso anche in riferimento ai rapporti imposti con la violenza e minaccia’.

L’alta Corte conclude affermando che dinnanzi a pratiche sessuali estreme il consenso iniziale non può in alcun modo avere una validità infinita. La possibilità del ripensamento deve sempre essere presente:

‘In relazione a certe pratiche estreme non basta il consenso espresso nel momento iniziale. L’atto diventa lesivo se il partner manifesta di non essere più consenziente al protrarsi dell’azione alla quale aveva inizialmente aderito, per un ripensamento o una non condivisione sulle modalità di consumazione dell’amplesso’.

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