Documenti per bambini: passaporto elettronico individuale dal 26 giugno

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Quali sono i documenti che servono ai bambini per viaggiare? Le modifiche normative negli ultimi anni sono state tante, è sempre utile informarsi prima di partire per non incorrere in spiacevoli contrattempi. A partire dal prossimo 26 giugno 2012 per esempio, per l’espatrio dei minori non sarà più valida la loro presenza sul passaporto dei genitori, i bambini dovranno avere il loro documento d’identità personale.

Se quest’estate avete previsto di fare un viaggio con i vostri bambini allora attenzione, le norme sui documenti da portare per far viaggiare i minori sono cambiate. A partire dal prossimo 26 giugno infatti non sarà più possibile utilizzare il passaporto di un adulto con su registrato il bambino per portarlo con sè, il minorenne dovrà avere, anche se neonato, un suo documento individuale.

Il nuovo passaporto per i minori sarà dotato di un microchip e per riceverlo sarà necessario acquisire le impronte digitali e la firma digitalizzata, ovviamente queste ultime solo dopo il compimento del dodicesimo anno di età. Per i bambini dai 0 ai 3 anni il passaporto avrà una durata di tre anni, per i bambini dai 3 ai 18 anni invece durerà cinque anni.

I passaporto andrà richiesto da entrambi i genitori che siano essi coniugati, conviventi, separati, divorziati o genitori naturali. I passaporti dei genitori con su iscritti anche i figli avranno validità solo per loro e i passaporti dei bambini già rilasciati (rilasciato prima del 25 novembre 2009) saranno validi fino alla data di scadenza anche se non sono muniti di microchip.

Dunque se il bambino dovrà recarsi in un altro paese dovrà viaggiare con:

  • un passaporto individuale, restando in vigore le normative precedenti che consentono l’espatrio del minore (vedi indicazioni a fondo pagina);
  • la carta d’identità: nella U.E. infatti, con la legge 12 luglio 2011, n. 106, è stato convertito il decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 che, all’articolo 10, comma 5, ha modificato l’articolo 3 del T.U.L.P.S. di cui al Regio-Decreto 18 giugno 1931, n. 773, introducendo il principio del rilascio della carta d’identità ai minori;
    fino a 15 anni, con un certificato contestuale di nascita e cittadinanza (art.7/14 25/11/2009) vidimato dal questore (cosiddetto lasciapassare);
    fino a 16 anni nel caso in cui sia iscritto nel passaporto del genitore o di chi ne fa le veci fino alla scadenza del documento stesso a prescindere dall’età del minore sempre fino al compimento dei 16 anni – purché il documento sia stato rilasciato prima del 25 novembre 2009). Il genitore che al compimento del 10° anno del minore ha ancora iscritto il figlio dovrà provvedere a far apporre la foto del minore sul proprio passaporto valido. N.B.( procedura valida solo fino alla data del 26.06.2012 )

Per maggiori informazioni accedere al sito della Polizia di Stato, dal sito è anche possibile richiedere un appuntamento in questura.

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