La celebrazione del matrimonio può avvenire sia davanti all’Ufficiale di stato civile e in questo caso siamo di fronte al cosiddetto matrimonio civile sia davanti ad un ministro di culto cattolico o di uno degli altri culti ammessi dallo Stato, si parla allora di matrimonio religioso. Ma in quest’ultimo caso il matrimonio può comunque produrre effetti anche sul piano civile, si parla allora di matrimonio concordatario.
Dunque, anche se si decide di celebrare il matrimonio religioso in chiesa, è possibile attribuire allo stesso efficacia civile in virtù del Concordato stipulato dallo Stato Italiano con la Santa Sede nel 1929. Senza dover necessariamente celebrare due diversi riti, pertanto, sarà possibile celebrare il matrimonio con rito religioso ed ottenere che lo stesso assuma effetti giuridicamente rilevanti nell’ordinamento italiano.
Documenti necessari per il matrimonio concordatario
Per sposarsi con rito civile, occorre semplicemente che uno dei due fidanzati, circa due mesi prima del matrimonio, si rechi presso l’ufficio di Stato Civile del Comune di residenza, per firmare un documento (con i dati personali degli sposi), e chiedere l’appuntamento per la promessa di matrimonio. Sarà poi l’ufficio stesso a richiedere tutta la documentazione che necessita, dopo di che contatterà personalmente i futuri sposi per fissare con loro la data del giuramento. Qualora gli sposi optino per il matrimonio concordatario, oltre ai documenti necessari per il rito civile, i documenti che vanno richiesti sono: il certificato di battesimo, quello di cresima, il certificato di ‘stato libero ecclesiastico’, l’attestato di frequenza ai corsi di preparazione al matrimonio e infine il certificato di consenso religioso alle nozze.
Matrimonio concordatario e divorzio
Per divorzio si intendono due cose differenti a seconda che si tratti di matrimonio civile o concordatario. Nel primo caso con la parola divorzio ci si riferisce proprio allo scioglimento del vincolo matrimoniale, nel secondo solo alla cosiddetta cessazione degli effetti civili del matrimonio. Perché questa differenza? Perché secondo il diritto canonico il matrimonio è indissolubile, quindi anche se per la legge ci troviamo di fronte ad un vincolo sciolto, il valore sacramentale del matrimonio rimane inviolato. La sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio produce quale effetto principale il venir meno di tutti i diritti e doveri reciproci dei coniugi ad eccezione dell’obbligo di pagamento di un assegno divorzile, qualora sussistano le condizioni. Ovviamente, in questo caso, è preclusa ogni possibilità di celebrare un nuovo matrimonio con rito religioso cattolico.
Matrimonio concordatario e annullamento
La pronuncia di annullamento, soddisfatte le condizioni richieste dalla legge, può anche avere effetto nell’ordinamento civile. Il procedimento di annullamento è completamente differente rispetto a quello civile, ha un iter più lungo, è più difficoltoso riuscire nella dimostrazione della fondatezza della richiesta ed è di gran lunga più dispendioso. Tuttavia, una volta ottenuta la delibazione del provvedimento canonico di nullità del matrimonio, il matrimonio si deve considerare come nullo, come non celebrato. Il che, differisce completamente dagli effetti del comune divorzio. L’effetto della sentenza canonica di nullità del matrimonio, infatti, delibata dalla Corte di Appello competente, retro-agisce vale a dire è valida dal momento della celebrazione del matrimonio. Infatti, agli effetti civili e religiosi, il matrimonio è nullo, cioè come e non fosse mai stato celebrato alcun valido matrimonio. Il matrimonio, quindi, rimane come semplice fatto e continua a produrre quegli effetti a cui la legge ricollega. Il divorzio, invece, interrompe gli effetti di un matrimonio valido ed efficace, e pertanto ha effetti a partire dalla pronuncia della sentenza.